Pubblichiamo un estratto di un intervento di Narina Crisafi (Studio Cataldi) che riassume sinteticamente gli obblighi previsti dall’art 12 della Legge 247/12.Particolarmente apprezzabile il chiarimento in merito alla copertura assicurativa per gli infortuni: è un obbligo pari alla stipula della polizza RC professionale
“….Dopo quasi 4 anni dall’entrata in vigore della riforma forense, che sanciva tale onere per i professionisti forensi (cfr. art. 12 l. n. 247/2012) e l’inserimento dello stesso tra i 6 requisiti essenziali per poter rimanere iscritti all’albo degli avvocati, il decreto di via Arenula, il cui iter era iniziato nei mesi scorsi ora dà il via all’attuazione della norma, prevedendo “le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze” sulla responsabilità civile professionale.
L’obbligo assicurativo previsto dall’art. 12 della riforma forense prevede due diverse fattispecie a carico degli avvocati, singoli, in associazione o in società tra professionisti: la prima concerne la stipula di “una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti”, i cui estremi vanno resi noti agli assistiti; la seconda, l’obbligo di stipulare “una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.
Gli estremi delle polizze ed ogni successiva variazione devono essere comunicati al Consiglio dell’ordine, a pena di illecito disciplinare.
La mancata osservanza dell’obbligo assicurativo, inoltre, comporta la cancellazione dall’albo per l’assenza di uno dei requisiti essenziali previsti per l’esercizio della professione
Gli estremi delle polizze ed ogni successiva variazione devono essere comunicati al Consiglio dell’ordine, a pena di illecito disciplinare.
La mancata osservanza dell’obbligo assicurativo, inoltre, comporta la cancellazione dall’albo per l’assenza di uno dei requisiti essenziali previsti per l’esercizio della professione…..”