Legge di stabilità – trasferimento del tfr

Per effetto della Legge di Stabilità, a marzo 2015 i lavoratori dipendenti  con almeno sei mesi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, potranno ottenere il Tfr maturando in busta paga: il Tfr erogato mensilmente sarà assoggettato a tassazione ordinaria Irpef .                                           La stessa legge prevede che I datori di lavoro potranno accedere al finanziamento agevolato e garantito da un Fondo di Garanzia e, in ultima istanza, dallo Stato (in fase di costituzione).             La misura nasce come intervento di natura transitoria e sperimentale (per i periodi di paga decorrenti dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018) ed  apre la possibilità a un utilizzo del TFR come retribuzione corrente  anche per chi aveva aderito a un Fondo pensione.

Riassumendo: da marzo 2015 chi  interessato potrà scegliere se                                                              - versare (o continuare a versare) il proprio Tfr al Fondo pensione (Fp )                                             - mantenere il proprio Tfr in azienda secondo le normali regole civilistiche (e con  versamento al Fondo di tesoreria nell’ ambito di applicazione dell’istituto)                                                                                    - ricevere l’emolumento in busta paga.

Da un punto di vista teorico sembrerebbe essere una misura interessante  volta a garantire maggiore disponibiltà finanziaria immediata,in realtà tutti i lavoratori con redditi superiori a 15mila eur potrebbero essere svantaggiati dal trasferimento in busta paga del tfr, a causa dell’aumento della relativa trattenuta previdenziale .

 

La seguente tabella può aiutare a fare chiarezza:

                                             Tassazione rendimenti                         Tassazione montanti
  Tfr in busta paga             si rinuncia ai rendimenti                Tassazione ordinaria min 23% fino a 15mila 
 Tfr in azienda                        17% anno per anno                      Tassazione separata (min 23%) 
 Tfr nel fondo pensione         20% anno per anno*                 Tassasazione  sostitutiva 15-9%     
*Poiché la componente dei rendimenti relativa ai titoli di stato è tassata al 12,5%, considerata l’attuale composizione dei portafogli dei Fondi pensione, l’ aliquota effettiva può essere stimata in circa il 15,5%. Va considerato anche il possibile impatto del credito di imposta per gli investimenti in economia reale

fonte:http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it/contents/instance14/files/photo/16881_164_Mefop1.jpg

 

Dal confronto appare chiara la convenienza dell’investimento del Tfr nella previdenza complementare per tutti lavoratori dipendenti, compresi quelli con retribuzioni medio – basse: si conferma lo strumento più efficiente per tutelare i lavoratori nella fase di quiescenza, ma anche nei momenti più difficili di discontinuità lavorative attraverso un sistema di prestazioni flessibili (anticipazioni e riscatti parziali).

Lo stesso vale per lo smobilizzo di parte del capitale, possibile per gli iscritti ai Fp da almeno 8 anni, attraverso il diritto all’ anticipo del 30% : è più vantaggioso grazie ad una fiscalità  meno pesante di quella ordinaria prevista per il Tfr in busta paga.

 

Per avere liquidità, a parità di importo netto, meglio  l’anticipo del 30%  al tfr in busta paga

 

 

Anno              Flusso lordo di Tfr               Tfr netto in busta paga         Anticipazione lorda equivalente*

 

 

2015                 € 1.728,00                                 € 1.203,00                               € 1.518,00

 

2016                 € 1.780,00                                 € 1.280,00                               € 1.559,00

 

2017                 € 1.833,00                                 € 1.277,00                               € 1.602,00

*Importo da anticipare nel Fondo Pensione per altre esigenze per avere un importo pari al Tfr in busta paga.Ipotesi di calcolo: lavoratore che ha aderito nel 2007 a 40 anni / Reddito lordo del 2015: € 25.000,00/ Crescita reale del reddito: 1% Inflazione 2%(Contributo Fondo Pensione 1% +1% + tutto il TFR / Conversione in rendita:tavole COVIP/ Pensionamento a 67 anni (27 anni di contribuzione, 19 dal 2015)

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Qualche considerazione va fatta infine  sull’incremento della tassazione fiscale dei rendimenti dei Fp: è l’aspetto più negativo che emerge dalla Legge di Stabilità, anche se si colloca nell’alveo di una complessiva compressione dei vantaggi fiscali  per tutti gli investimenti.

Per correttezza contabile, è bene precisare che il 20% della tassazione andrà imputato solo a una parte delle rivalutazioni finanziarie dei Fp (circa il 60% degli investimenti dei fondi sono in titoli pubblici, i cui rendimenti resterebbero tassati al 12,5%, cui andrà aggiunta dal 2016 l’agevolazione relativa agli investimenti nell’ economia reale, sussistendone le condizioni). 

Nel suo complesso quindi la modifica della tassazione non impatta in maniera determinante sull’investimento, o meglio,lo fa  in maniera minore di come potrebbe apparire ad una lettura superficiale della Legge di Stabilità. 

La scelta di tassare i fondi è comunque sbagliata per due motivi:                                               – sul piano politico danneggia lo sforzo che lo stesso Stato ha fatto fino ad oggi incoraggiando tutti i lavoratori ad aderire al nuovo sistema previdenziale che affianca il sistema previdenziale pubblico                                                                                                       -su mero piano del calcolo, la maggiore imposizione prevista dalla Legge risulta difficilmente quantificabile: produrrà  un incremento di gettito difficilmente ipotizzabile ex ante in quanto condizionato dalla composizione dei patrimoni dei Fp e dalle evoluzioni del mercato finanziario.                                                                                                                

Senza contare che la tassazione dei rendimenti anno per anno è l’unico (ma importante) svantaggio competitivo dei Fondi pensione italiani rispetto a quelli degli altri Paesi europei, che di norma tassano i rendimenti solo «a fine corsa» .                                                            

Con buona pace dell’armonizzazione del sistemi per i lavoratori dell’ Unione Europea